1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono a tenere l'albo nazionale dei docenti, a stabilire gli standard per la formazione iniziale, l'abilitazione e il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono inoltre a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi di cui al comma 1 formulano proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, agli standard di valutazione e ai mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento e alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda la dimensione regionale.